Il Decreto IRPEF (DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66) prevede anche l’obbligo per tutte le PA (di cui all’art 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) di tenere il registro unico delle fatture.
L’aspetto interessante è che vengono individuati i dati che debbono essere inseriti nel registro per ciascuna fattura:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tranciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.