COME CONSERVARE I MESSAGGI PEC A NORMA DI LEGGE
Approfondendo ulteriormente il discorso in ordine alla necessità/obbligo di conservazione e relative modalità, si devono qui richiamare il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 e l’art. 44, comma 1, del CAD.
Il predetto Regolamento UE stabilisce che è documento elettronico qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica. Quindi, il documento elettronico (o informatico che dir si voglia) è tale solamente se è adeguatamente conservato in forma elettronica!
Orbene, poiché l’art. 1, lettera F) del D.P.R. 68/05 stabilisce che il messaggio di PEC è un documento informatico, va da sé che deve anche i messaggi di PEC devono essere conservate “in forma elettronica”.
Venendo alle modalità di conservazione in forma elettronica, l’art. 44 del D.lgs 82/05 (applicabile anche ai professionisti in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 3 del medesimo D.lgs), rubricato “Requisiti per la conservazione dei documenti informatici”, prevede che il sistema di conservazione debba assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità del documento, la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari, il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del D.lgs n. 196/03, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
Ora, poiché il documento informatico (quindi anche la PEC) è tale solo se adeguatamente conservato e, come previsto dall’art. 44 sopra citato, poiché la conservazione deve assicurare il rispetto di tutta una serie di requisiti, è del tutto evidente che i “normali” metodi di conservazione delle PEC di cui si è detto (salvataggio sul client, sul personal computer e/o attraverso il backup dell’intero sistema) non sono “a norma”.
L’analisi della normativa porta quindi a concludere che l’unica soluzione praticabile è l’utilizzo di un servizio di conservazione delle PEC (messaggi, ricevute ed allegati) effettuato, ai sensi della normativa sulla conservazione documentale, dai Conservatori accreditati presso AgID, i quali ultimi devono:
- provvedere periodicamente a firmare digitalmente e ad apporre una marca temporale sulle PEC (in entrata e in uscita), in modo tale che i requisiti di autenticità, integrità, immodificabilità e leggibilità del documento informatico, essenziali affinché il contenuto informatico possa essere qualificato come “documento informatico”, siano rispettati. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) e b) del DM 2 novembre 2005, tutti gli eventi registrati nell’intervallo temporale stabilito dal gestore di PEC (non superiore alle ventiquattro ore), alla scadenza di tale intervallo temporale, devono essere inviati in conservazione. senza soluzione di continuità;
- rispettare la normativa sulla privacy;
- garantire il pronto reperimento dei documenti da parte del professionista ed a farsi carico di eventuali (seppur remote) responsabilità connesse alla perdita di dei documenti.