Cenni Normativi

Per Fattura Elettronica si intente il processo in cui la fattura viene prodotta, spedita ed archiviata tutta e sempre in modalità digitale senza dover essere stampata. Per Fattura Elettronica si intende un documento informatico dove sia identificato in modo inequivocabile il mittente e la data di emissione.

La normativa attualmente prevede due tipi di soluzioni:

  • L’apposizione su ciascuna fattura della firma digitale e del riferimento temporale.
  • L’utilizzo di un sistema denominato Electronic Data Interchange (E.D.I.) a condizione che siano rispettate le raccomandazioni contenute nella Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004.

La Fattura Elettronica può essere inoltre di due tipologie principali:

  • Fatturazione Elettronica non strutturata quando le fatture sono scambiate in formato elettronico non strutturato (formato per esempio TIFF o JPEG o PDF ).
  • Fatturazione Elettronica strutturata quando il formato e i dati riportati nelle fatture sono, invece, interpretabili ed elaborabili automaticamente dai sistemi informativi del cliente (formato xml).

La fattura PDF inviata via e-mail NON è una fattura elettronica, ma un documento analogico trasmesso in modalità elettronica. Il mezzo di trasmissione è lecito (in modo del tutto comparabile al Fax) ma è il destinatario che deve stampare la fattura per renderla fiscalmente valida.

La normativa di riferimento Obbligo della Fatturazione Elettronica richiesta da parte della Pubblica Amministrazione Legge Finanziaria del 2008 approvata dal Senato il 24 dicembre 2007 Articolo 1 comma 210 A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

Fatturazione Elettronica impone di fatto la Conservazione Sostitutiva a Norma di Legge Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2005 Articolo 3.1.2. Si ricorda inoltre l’Art. 2 del D.L. n.52 del 20 febbraio 2004: “Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma” vale a dire in modalità sostitutiva. Le tempistiche di Conservazione Sostitutiva sono molto strette: Art. 3 comma 2 “[…] il processo di conservazione è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture“. Il processo di conservazione delle fatture elettroniche deve essere operato entro 15 giorni dal ricevimento/emissione.

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Il portale FatturaDOC permette alla Azienda di : •Caricare automaticamente una fattura elettronica (nel suo formato previsto XML) •Caricare a mano la fattura attraverso un form che poi il portale tramuterà in Fattura Elettronica PA •Trasformare un formato proprietario nel formato FatturaPA Il portale si occuperà della trasmissione e gestione delle fatture con le relative ricevute di ritorno. Il portale si occuperà della Conservazione Sostitutiva (obbligatoria per le fatture elettroniche) con delega Alla Pubblica amministrazione di : •Ricevere automaticamente una fattura elettronica (nel suo formato previsto XML) •Scaricarsi la fattura in un formato PDF leggibile •Trasformare dal formato FatturaPA in un formato proprietario Il portale si occuperà della ricezione delle fatture con le relative ricevute ed esiti. Il portale si occuperà della Conservazione Sostitutiva (obbligatoria per le fatture elettroniche) con delega.

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